Normativa sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari


Finanziaria Senese di Sviluppo - nell'ambito del più ampio principio di "cura del cliente", che da sempre ne caratterizza l'operatività - mette a disposizione della clientela gli "strumenti di tutela" di seguito elencati:

Funzione Gestione Reclami

Finanziaria Senese di Sviluppo
Via Banchi di Sotto 34
53100 Siena (SI)

c.a.: Francesco Piroli affarigenerali@fises.it

A tale funzione può rivolgersi la Clientela per qualunque questione derivante da rapporti/operazioni e/o servizi. I reclami devono essere inviati per iscritto, con una delle seguenti modalità:
  • lettera raccomandata con avviso di ritorno;
  • consegnati presso le Filiali di riferimento dietro rilascio di ricevuta;
  • inoltro via fax o via mail.
Per la formulazione dei reclami possono essere utilizzati i moduli standard disponibili presso la sede della società o il proprio sito internet o anche presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, elementi che consentano l'identificazione del cliente; se presentato da un rappresentante, il reclamo è firmato anche dal cliente.
pdfModulo per reclami (.pdf) pdfRelazione attivitá di gestione dei reclami anno 2023 (.pdf) pdfRelazione attivitá di gestione dei reclami anno 2020 (.pdf) pdfRelazione attivitá di gestione dei reclami anno 2018 (.pdf) pdfRelazione attivitá di gestione dei reclami anno 2017 (.pdf) pdfRelazione attivitá di gestione dei reclami anno 2016 (.pdf)

Arbitro Bancario Finanziario

L'ABF è una procedura di risoluzione delle controversie tra i clienti e gli intermediari, volta ad assicurare alla clientela uno strumento agevole ed economico per la definizione dei reclami che non abbiano trovato soluzione nell'interlocuzione diretta con gli intermediari. Tale procedura non ha natura "conciliativa" - ossia non è tesa a consentire alle parti di porre fine ad una controversia raggiungendo un accordo - ma è finalizzata alla risoluzione di una questione insorta tra cliente ed intermediario attraverso una decisione emanata dal Collegio giudicante.
La disciplina ha introdotto tre Collegi giudicanti (con sedi a Milano, Roma e Napoli), che si avvalgono del supporto tecnico di altrettanti segreterie tecniche istituite presso le sedi della Banca d'Italia, ai quali la clientela potrà rivolgersi in funzione della competenza geografica.
Il ricorso all'ABF deve essere preceduto da un reclamo pervenuto all'intermediario. Qualora il cliente:
  • non fosse soddisfatto del riscontro fornito;
  • non avesse ricevuto risposta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte dell'Ufficio Reclami dell' intermediario;
potrà inoltrare il ricorso al Collegio giudicante, competente in base al domicilio che il cliente stesso dichiara nel ricorso.
Per inoltrare il ricorso è necessario che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso. Il cliente non soddisfatto delle decisioni dell'ABF, può, comunque, rivolgersi all'autorità giudiziaria o ad ogni altro strumento previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.
Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura. Per un più ampio dettaglio sulle attività dell'ABF e delle afferenti procedure operative si rimanda alla Guida pratica all'ABF disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it e presso la nostra sede.