L'ABF è una procedura di risoluzione delle controversie tra i clienti e gli intermediari, volta ad assicurare alla clientela uno strumento agevole ed economico per la definizione dei reclami che non abbiano trovato soluzione nell'interlocuzione diretta con gli intermediari. Tale procedura non ha natura "conciliativa" - ossia non è tesa a consentire alle parti di porre fine ad una controversia raggiungendo un accordo - ma è finalizzata alla risoluzione di una questione insorta tra cliente ed intermediario attraverso una decisione emanata dal Collegio giudicante.
La disciplina ha introdotto tre Collegi giudicanti (con sedi a Milano, Roma e Napoli), che si avvalgono del supporto tecnico di altrettanti segreterie tecniche istituite presso le sedi della Banca d'Italia, ai quali la clientela potrà rivolgersi in funzione della competenza geografica.
Il ricorso all'ABF deve essere preceduto da un reclamo pervenuto all'intermediario. Qualora il cliente:
- non fosse soddisfatto del riscontro fornito;
- non avesse ricevuto risposta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo da parte dell'Ufficio Reclami dell' intermediario;
potrà inoltrare il ricorso al Collegio giudicante, competente in base al domicilio che il cliente stesso dichiara nel ricorso.
Per inoltrare il ricorso è necessario che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo stesso. Il cliente non soddisfatto delle decisioni dell'ABF, può, comunque, rivolgersi all'autorità giudiziaria o ad ogni altro strumento previsto dall'ordinamento per la tutela dei propri diritti e interessi.
Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 euro per contributo alle spese della procedura. Per un più ampio dettaglio sulle attività dell'ABF e delle afferenti procedure operative si rimanda alla
Guida pratica all'ABF disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it e presso la nostra sede.